FUNERALIA ON LINE
INIZIAMO IL RACCONTOÂ
CON LA PROVA CHE, COME SCRITTO NEL PRECEDENTE ARTICOLO PUBBLICATO SUL
SITO FUNERALIA CI SONO VOLUTI 4 ANNI PER ARRIVARE AL NUOVO REGOLAMENTO
REGIONALE LOMBARDO. VOGLIAMOÂ SCRIVERE
ANCHE DELLA POCO COERENZA MESSA IN ATTO DAI PARTECIPANTI ALLA STESURA DELLA
PRIMA BOZZA CHE POI SARA’ INOLTRATA ALLA REGIONE. DA QUELLA BOZZA,AVREBBERO
DOVUTO PRENDERE SPUNTI INVECE, HANNO PRESO SOLO QUELLI VOLUTI DA QUALCHE
FEDERAZIONE (forse per sfinimento) VISTOÂ
LA LORO INSISTENZA CONOSCIUTA DA TUTTI. MENO MALE CHE, CHI DOVEVA
SCEGLIERE HA PRESO LE GIUSTE PRECAUZIONI.Â
LA DATA DELL’INCONTRO E’ QUELLA DEL  4.9.2018 !
Categoria conclusiva per la presentazione come sopra menzionato c/o la sede di FEDERCOFIT con la presenza dei dirigenti della stessa, della rappresentanza di FENIOF con il Presidente Miazzolo ed il Consigliere Gianella, la rappresentanza di EFI in veste di Vice Presidente CERATO ANDREA e, la ns ASNAF con il Presidente O. RONCA assieme al Presidente pro tempore Dott. DIMITRI TRIANTAFYLU. Si prosegue imperterriti alla stesura iniziando dagli articoli n°67 al n°76 con l’impegno di terminare il prima possibile per procedere poi all’invio alla Regione che ha chiesto sollecitudine una proposta per concludere l’iter. (poi, sono occorsi 4 anni alla faccia dell’urgenza!!!) Nel rileggere il testo approntato e notato qualche discrepanza come la: concessione della costituzione delle Società Consortili, deiConsorzi, l’obbligatorietà ad assumere i necrofori minimo 4 con CCNL di categoria FULL TIME, il Contratto d’appalto  (leggere nel precedente articolo quanto abbiamo scritto in materia) in via ESCLUSIVA con un Centro Servizi .Tanto altro ancora, ci siamo riservati essendo a conoscenza dell’urgenza richiesta dalla Regione di avere a disposizione un congruo tempo almeno, fino alle prime ore della giornata successiva per rendere edotti il ns Consiglio Direttivo delle scelte predisposte. Tutti hanno accettato la ns richiesta concedendoci il tempo richiesto. Questo avveniva alle ore 15,30 sempre del 4.9.2018 se nonché, alle ore 17,00 ci veniva inviata via FAX dal Presidente Miazzolo la copia definita escludendo il nome ASNAF dall’elenco dei promotori avvisandoci dell’inoltro già effettuato alla Regione. Avremmo voluto contestare tale invio,la mancanza di parola sulle ore concesse, la mancanza di rispetto comunque verso un’Associazione di categoria che aveva lavorato in come con tutti, abbiamo preferito tralasciare la contestazione. Abbiamo scelto di inviare le ns controdeduzioni alla Regione, come ampiamente fatto sia il giorno stesso che successivamente. Tutto è archiviato e documentabile. Certo che su quanto era stato scritto poco è stato preso in considerazione difatti la coerenza di qualche rappresentante è andata a farsi friggere e la illustriamo: Alla bozza del comma 4 dell’art.74 si scriveva della possibilità di utilizzare consorzi, società consortili, praticamente simili a società di temporanee d’impresa mentre poi, alla bozza del comma 9 dello stesso articolo si scriveva, aifini…….NON E’ AMMESSO IL RICORSO A SOCIETA’ TEMPORANEE DI IMPRESA, SOCIETA’ CONSORTILI E RETI DI IMPRESA!!! Come precisato especificato nel disegno di legge 2492 giacente in Senato  all’art.9 comma 3. Allora coerenza?? Invece qualcuno l’ha usata a proprio favore difatti, nonostante avere sottoscritto l’accordo inviato in Regione dove: NON ERA AMMESSO IL CONTRATTO DI RETE. Esattamente 13 mesi dopo dall’invio famoso, ecco che viene partorito un Contratto di rete che, come leggeremo sotto serviva solo a coprire la “somministrazione di mano d’opera da questi praticataâ€Â Sorvoliamo sull’Imprenditore, la quale sua unica soddisfazione era quella di incolpare qualcuno come â€FACENTE SPIONAGGIO INDUSTRIALEâ€Â solamente a causa di un lavoratore in somministrazione che stava parlando con altro lavoratore senza, comprendere assolutamente quello a cui stavano alludendo. In ritardo ma, casualmente, è stato tutto scoperto grazie al pavoneggiare del fautore…(un tuttologo, prezzolato addetto alle mansioni quelle che, un vero Imprenditore non potrebbe permettersi se non esponendosi alla giusta critica o altro!….del contratto di rete affermando senza tanto ritegno che, l’aveva studiato e fatto adottare proprio per utilizzarlo al fine di coprire la somministrazione di mano d’opera che si stava commettendo. Questo individuo, era ben a conoscenza della ns. battaglia con un’altra Regione per riuscire a farlo depennare sia, dalla legge Regionale che dal Regolamento. Cosa riuscita con ns. soddisfazione. Il prezzolato, sapeva e sa benissimo che nel Contratto di rete perchè sia valido ci sono dei requisiti a cui ottemperare come: 1° Il motivato interesse del Distaccante legato alla gestione della sua impresa che deve essere concreto,specifico,rilevante e persistente che, non COINCIDA CON QUELLO DELLAPURA E SEMPLICE SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO ALTRUI. Tralasciamo per evitare lungaggine nello scritto, la metodologia di gestione, gli obblighi verso l’INPS della comunicazione nei primissimi giorni successivi al distacco, esiste l’obbligo del contratto tra DISTACCANTE e DISTACCATARIO, quello, dell’invio sempre della lettera al DISTACCATO contenente, data inizio e data fine lavoro, luogo dove recarsi, mansione da svolgere ecc.ecc. Inoltre, qualcuno penserà che mettendo in atto la CODATORIALITA’ certi obblighi cessano o si semplificano è vero ma, in cambio scattano tante responsabilità in testa a tutti i partecipanti alla rete che, se non BENE GESTITI possono solamente portare notevoli e, grossi problemi
Asnaf&As
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PS. Tanto se non si fosse capito, noi siamo contrari ai
Contratti di rete, verso chi li utilizza, oppure chi li propone,solamente
perché sono veicolo di somministrazione di mano d’opera utile solamente a
creare concorrenza sleale verso chi lavora virtuosamente ottemperando, a tutte
le normative richieste dai CCNL.
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