COMUNICAZIONE
Nell’ultimo ns articolo pubblicato sulla homepage, comunicavamo che intendevamo proporre alla AGCOM (Attività del Garante , della Concorrenza e, del Mercato) quanto NON eravamo riusciti nonostante il grossi impegno e la buona volontà dedicata, nel dialogare con la Regione Lombardia settore Welfare compreso il Presidente della Regione Fontana, l’Assessore Bertolaso ed il Direttore del Welfare riguardo le ns segnalazioni e richieste di modifica sul R. R. del Giugno 2022 da qu, l’invio di tutta la documentazione e la segnalazione alla AGCOM che, come Sua norma e prassi si attiva se la richiesta è compatibile e necessaria.
Così è stato fatto e, di riflesso abbiamo ottenuto la risposta anche se generalizzata non sullo specifico problema visto che oramai le segnalazioni giunte sul quel tavolo sono diciamo, di NORMALE AMMINISTRAZIONE purtroppo per chi vi si rivolge. Illustrare i quesiti proposti e le ns posizioni in questa pagina risulterebbe stucchevole e di soggettiva interpretazione, ci limitiamo nel pubblicare un sunto della risposta lasciando al lettore la scelta del comportamento da tenere. Precisiamo comunque che la ns Associazione Datoriale è sempre disponibile ad elargire consigli e sostenere, con la propria esperienza, i casi necessari di supporto.
La AGCOM nella adunanza del luglio 2024 e successiva risposta a noi del 24.10.2024 scrive la seguente deduzione ai sensi dell’art.21 legge 287/1990 in merito a talune disposizioni normative regionali che introducono ingiustificate limitazioni all’esercizio dell’attività di impresa nel settore dei servizi di onoranze funebri………………
………………….prosegue poi: così come i servizi di onoranze funebri, sono svolte in regime di libero mercato e con finalità prettamente commerciali. Esse non devono quindi, essere soggette a ingiustificate compressioni ,in conformità ai principi di libera concorrenza e libera iniziativa economica che trovano primaria espressione nell’art.41 Cost. e nelle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’e europea in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi ,nonché nelle disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione
(in particolare,l’art.3D.L. n 138 /2011,l’art.34,D.L n 201/2011 e l’art. 1 D.L. n 1/2012 . Il documento prosegue : Pertanto,l’attività funebre, in quanto attività economica in regime di libero mercato ,è libera e si esercita secondo principi di concorrenza ; di conseguenza, non possono essere apposte ingiustificate restrizioni e limitazioni al suo esercizio …………………………………In conclusione, le disposizioni legislative regionali sopra richiamate ,cosi come eventuali altre normative regionali di analogo tenore, introducono ingiustificate restrizioni all’esercizio dell’attività economica ,non risultando tali limitazioni né necessarie né proporzionate al proseguimento di obiettivi di interesse generale. Esse ostacolano pertanto la più ampia concorrenza tra fornitori di servizi di onoranze funebri, ponendosi così in contrasto con i principi nazionali e ali di libera concorrenza tra operatori economici. ……………………………………………………….
L’Autorità auspica, pertanto una modifica delle disposizioni legislative regionali indicate,con l’eliminazione delle distorsioni concorrenziali evidenziate ,nonché un generale adeguamento delle normative regionali di settore ai principi concorrenziali sopra espresse.
Questo è quanto inviatoci dalla AGCOM, le valutazioni conclusioni ai lettori !!
Asnaf & As
Il Presidente
J.Ronca
Così è stato fatto e, di riflesso abbiamo ottenuto la risposta anche se generalizzata non sullo specifico problema visto che oramai le segnalazioni giunte sul quel tavolo sono diciamo, di NORMALE AMMINISTRAZIONE purtroppo per chi vi si rivolge. Illustrare i quesiti proposti e le ns posizioni in questa pagina risulterebbe stucchevole e di soggettiva interpretazione, ci limitiamo nel pubblicare un sunto della risposta lasciando al lettore la scelta del comportamento da tenere. Precisiamo comunque che la ns Associazione Datoriale è sempre disponibile ad elargire consigli e sostenere, con la propria esperienza, i casi necessari di supporto.
La AGCOM nella adunanza del luglio 2024 e successiva risposta a noi del 24.10.2024 scrive la seguente deduzione ai sensi dell’art.21 legge 287/1990 in merito a talune disposizioni normative regionali che introducono ingiustificate limitazioni all’esercizio dell’attività di impresa nel settore dei servizi di onoranze funebri………………
………………….prosegue poi: così come i servizi di onoranze funebri, sono svolte in regime di libero mercato e con finalità prettamente commerciali. Esse non devono quindi, essere soggette a ingiustificate compressioni ,in conformità ai principi di libera concorrenza e libera iniziativa economica che trovano primaria espressione nell’art.41 Cost. e nelle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’e europea in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi ,nonché nelle disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione
(in particolare,l’art.3D.L. n 138 /2011,l’art.34,D.L n 201/2011 e l’art. 1 D.L. n 1/2012 . Il documento prosegue : Pertanto,l’attività funebre, in quanto attività economica in regime di libero mercato ,è libera e si esercita secondo principi di concorrenza ; di conseguenza, non possono essere apposte ingiustificate restrizioni e limitazioni al suo esercizio …………………………………In conclusione, le disposizioni legislative regionali sopra richiamate ,cosi come eventuali altre normative regionali di analogo tenore, introducono ingiustificate restrizioni all’esercizio dell’attività economica ,non risultando tali limitazioni né necessarie né proporzionate al proseguimento di obiettivi di interesse generale. Esse ostacolano pertanto la più ampia concorrenza tra fornitori di servizi di onoranze funebri, ponendosi così in contrasto con i principi nazionali e ali di libera concorrenza tra operatori economici. ……………………………………………………….
L’Autorità auspica, pertanto una modifica delle disposizioni legislative regionali indicate,con l’eliminazione delle distorsioni concorrenziali evidenziate ,nonché un generale adeguamento delle normative regionali di settore ai principi concorrenziali sopra espresse.
Questo è quanto inviatoci dalla AGCOM, le valutazioni conclusioni ai lettori !!
Asnaf & As
Il Presidente
J.Ronca