Statuto ASNAF & AS
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita in Cesano Maderno, Via Petrarca 12, l'associazione denominata “ASNAF&AS Associazione Nazionale Attività Funebre & Assistenzialeâ€, libera Associazione a carattere nazionale, apolitica.
Art. 2 - Scopo
L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo (la presente elencazione è puramente indicativa e non limitativa):
A) tutelare gli associati per cui è stata costituita, rappresentandoli in ogni sede, secondo necessità e opportunità ;
B) studiare e risolvere i problemi tecnici e sindacali, stipulando, ove del caso, contratti collettivi nazionali di lavoro;
C) operare affinché migliorino, sul piano della qualità dei servizi, i rapporti con le autorità locali, e le condizioni di lavoro nelle attività funebre;
D) assumere ogni iniziativa, di qualunque tipo, nell'ambito delle leggi vigenti in favore e/o a tutela degli associati, anche mediante la costituzione di appositi organismi;
E) promuovere la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli associati, anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o l'organizzazione di corsi professionali;
F) costituire commissioni di conciliazione nelle controversie sia tra gli associati che tra i di loro dipendenti;
G) promuovere l’eventuale l’istituzione di centri di elaborazione dati per tutte le associate, previo la collaborazione di professionisti in campo legislativo, giuridico e di lavoro;
H) editare e pubblicare quanto necessario per l'informazione tecnica, legale, ed operativa degli associati;
I) l'assistenza alle persone genericamente in stato di bisogno, materiale, economico, spirituale o di altro genere.
Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati.
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Sono soci le aziende private e/o pubbliche comunque denominate e costituite, nonché i gruppi di aziende in qualsiasi forma costituiti che operano nel settore delle attività funebri in generale, ivi comprese le aziende private e/o pubbliche operanti in settori comunque correlati alle attività funebri
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La qualità di socio si acquista dal giorno in cui perviene alla ASNAF&AS la domanda di adesione completa della documentazione corredata dalla quota associativa.
Il Comitato Direttivo può, con decisione inappellabile respingere l'iscrizione, restituendo la quota già versata.
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo.
L'iscrizione alla ASNAF&AS vale per 3 (tre) anni e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo qualora non intervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di rinnovazione.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 5 - Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria;
- Morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, al suo spirito e ai suoi interessi, o compie attività contrarie agli interessi generali, morali e materiali dell’Associazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.
- Cessazione di attività ;
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
- l'assemblea nazionale dei soci;
- il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti;
- il consiglio direttivo.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiedano:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il 20 % degli associati aventi diritto al voto
Le rii dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della ASNAF&AS
Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.
Art. 10 - Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail, fax o telegramma.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura ed ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.
Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.
Art. 11 - Validità assembleare
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 12 - Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.
Art. 13 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, il presidente dell’associazione presiede le rii del consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina un segretario. Nel consiglio direttivo possono essere eletti sia i soci persone fisiche in regola con il versamento delle quote sia uno o più rappresentanti designati dalle aziende associate in regola con i versamenti delle quote associative.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti del consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Art. 14 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 - Convocazione Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità .
Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci, in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea Nazionale e ove se ne presentino le necessità ; ciò anche a mezzo di commissioni appositamente costituite, o con l'ausilio di professionisti o tecnici;
g) nominare il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti, designare i rappresentanti della ASNAF&AS in tutti gli Enti in cui tale rappresentanza sia prevista o sia richiesta ed ammessa;
h) è data facoltà al Consiglio Direttivo di redigere qualora ve ne fosse necessità , un Regolamento esecutivo del presente Statuto, che dovrà essere approvato da almeno due terzi dei Consiglieri presenti alla rie.
i) il Consiglio Direttivo può eleggere, tra i propri membri, un Revisore Contabile che verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione, in particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione. Il Revisore Contabile dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
l) eleggere, tra i propri membri, il Presidente dell’Associazione.
m) deliberare l’apertura, la chiusura ed il cambiamento di sede di filiali, modificare la sede amministrativa dell’associazione, esercitare tutte le altre funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.
Art. 17 - Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.
Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente rimane in carica per tre anni, ovvero se inferiore per tutta la durata del consiglio direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede le rii dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dagli organi della ASNAF&AS
Al Presidente sono inoltre delegati i seguenti poteri:
a) delibera l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi ai trattamenti giuridico - economici, alle funzioni e ai licenziamenti di personale;
b) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
c) accetta eredità , donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della ASNAF&AS, salvo successiva ratifica da parte del Comitato;
d) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Comitato, riferendo per la ratifica all'Organo competente nella prima rie successiva;
e) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti del Comitato che a lui rispondono del proprio operato;
f) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
g) sottoscrive a nome delle aziende associate contratti di lavoro nazionali, territoriali, locali con rappresentanze sindacali;
h) ha funzioni di tesoriere, può richiedere l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, con l’eventuale assunzione di fidi bancari e concessioni di credito allo scoperto, compiere operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica, emettere assegni bancari su conti correnti intestati alla associazione entro i limiti di fido eventualmente concessi.
Art. 19 - Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 - Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle rii, attende alla corrispondenza.
Art. 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.
Art. 23 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 - Clausola compromissoria